Appena arriverà la circolare il congedo chiesto sarà tramutato in quello straordinario, con il pagamento dell’indennità pari al 50% della retribuzione (per i collaboratori 50% del reddito giornaliero per i giorni chiesti) e la copertura della contribuzione figurativa. Sarà retroattivo e si potrà chiedere a partire dal 5 marzo.
Arriva il congedo straordinario per i genitori che a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus sono a casa per prendersi cura dei figli. Con l’entrata in vigore del decreto Cura Italia i lavoratori dipendenti e i collaboratori con figli fino a 12 anni potranno chiedere all’Inps il congedo con un limite massimo di 15 giorni per famiglia. La circolare applicativa dovrebbe essere pubblicata entro questa settimana del decreto ma intanto il presidente Inps Pasquale Tridico ha fatto sapere che la richiesta può intanto essere fatta direttamente all’azienda che non può rifiutarlo.
Appena arriverà la circolare il congedo chiesto sarà tramutato nel congedo straordinario con il pagamento dell’indennità pari al 50% della retribuzione (per i collaboratori 50% del reddito giornaliero per i giorni chiesti) e la copertura della contribuzione figurativa. Sarà retroattivo e si potrà chiedere a partire dal 5 marzo, data di chiusura delle scuole. Potrà essere fruito per un periodo continuativo o spezzettato tra i due genitori.
Se si è già chiesto il congedo parentale – senza retribuzione o quello con un’indennità pari al 30% della retribuzione per chi ha figli fino a sei anni – questo sarà convertito nella nuova misura. Per questo congedo è prevista la contribuzione previdenziale figurativa che non c’è invece per il congedo parentale normale senza retribuzione. Non sarà conteggiato nel limite massimo previsto per il congedo parentale per la cura dei figli fino a 12 anni (sei mesi per ogni genitore con un limite complessivo di 11 se il padre ne utilizza almeno tre).
L’indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Possono chiedere alternativamente il congedo entrambi i genitori purché l’altro genitori lavori e non sia disoccupato, senza lavoro o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito come ad esempio cassa integrazione, Naspi o reddito di cittadinanza per le quali al momento, viste le regole contro la diffusione del contagio, non è prevista alcuna attivazione nella ricerca del lavoro. Se si hanno figli disabili non si applica il limite di età se il figlio frequenta la scuola o è normalmente ospitato in un centro diurno. Se si hanno figli tra i 12 e i 16 anni si può chiedere il congedo senza riconoscimento dell’indennità né della contribuzione figurativa sempre che l’altro genitore lavori e non sia disoccupato o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.
L’indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Possono chiedere alternativamente il congedo entrambi i genitori purché l’altro genitori lavori e non sia disoccupato, senza lavoro o beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito come ad esempio cassa integrazione, Naspi o reddito di cittadinanza per le quali al momento, viste le regole contro la diffusione del contagio, non è prevista alcuna attivazione nella ricerca del lavoro. Se si hanno figli disabili non si applica il limite di età se il figlio frequenta la scuola o è normalmente ospitato in un centro diurno. Se si hanno figli tra i 12 e i 16 anni si può chiedere il congedo senza riconoscimento dell’indennità né della contribuzione figurativa sempre che l’altro genitore lavori e non sia disoccupato o destinatario di strumenti di sostegno al reddito.
NUNZIO ZERBO
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